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Costituzione: art. 74 – Messaggio motivato del Presidente della Repubblica

Articolo 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere (cfr. art. 87) chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Commento

> Messaggio motivato. Il Presidente non è tenuto alla promulgazione immediata della legge. Infatti la Costituzione gli riconosce un «potere di rinvio alle Camere» quando ravvisi irregolarità formali o elementi di incostituzionalità; o anche in caso di valutazione negativa della opportunità della legge stessa può chiedere, con un messaggio motivato alle Camere, una nuova deliberazione. Tuttavia, se le Camere approvano nuovamente la legge, il Capo dello Stato non può rifiutarne ulteriormente la promulgazione.

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La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

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