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Costituzione: art. 63 – Presidenti delle Camere

Articolo 63

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Commento

> Presidenti delle Camere. Nominati autonomamente da ogni Camera, i Presidenti sono investiti della direzione dei lavori parlamentari (preparazione del calendario dei lavori e dell’ordine degli argomenti del giorno da trattare; direzione del dibattito parlamentare; consulenza al Capo dello Stato in caso di scioglimento anticipato delle Camere).
> Ufficio di presidenza. Nominato autonomamente da ciascuna Camera, l’Ufficio di presidenza è composto da quattro vicepresidenti, otto segretari (a cui spettano i compiti delle operazioni di voto e della verbalizzazione dei lavori) e tre questori (responsabili dell’ordine, dei servizi e del personale).

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

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