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Costituzione: art. 14 – Il domicilio è inviolabile

Articolo 14

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale (cfr. artt. 13; 111). Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Â

Commento:

> Domicilio. Luogo in cui è stabilita la sede principale dei propri affari e interessi; esso può essere speciale, se stabilito solamente per alcuni atti giuridici; volontario, se scelto liberamente da una persona; necessario, quando è imposto dalla legge.

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La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

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