
Le modifiche della Manovra 2025 alla disciplina riguardante l’indennità di discontinuità nella circolare Inps n. 101/2025
Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori dello spettacolo possono presentare domanda online, entro il 30 aprile di ogni anno, per accedere all’indennità di discontinuità (IDIS). Le modifiche alla disciplina, operate dalla legge di Bilancio 2025, sono illustrate nella circolare n. 101/2025 dell’Inps, pubblicata lo scorso 13 giugno. Indicati i destinatari della disciplina (articolo 1 del D.Lgs. n. 175/2023), tra cui lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; lavoratori subordinati a tempo determinato, ossia lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo; operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti. L’Istituto passa in rassegna i requisiti di accesso all’indennità ricordando che la Manovra 2025 ha modificato l’articolo 2 del D.Lgs. n. 175 citato, riformulando sia il requisito reddituale che quello contributivo. Dallo scorso 1° gennaio, dunque, i lavoratori per accedere all’indennità in esame dovranno essere, al momento della presentazione della domanda, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadini stranieri regolarmente soggiornante nel territorio italiano; residenti in Italia da almeno un anno; possedere un reddito ai fini Irpef non superiore a 30mila euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione dell’istanza; aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS; essere in possesso, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, di un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS. Necessario, ai fini dell’accesso, non essere stato titolare né di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda né di un trattamento pensionistico diretto. Illustrate poi durata, calcolo e misura della prestazione oltre a termini e modalità di presentazione delle domande.
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