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Costituzione: art. 8 – Confessioni religiose egualmente libere davanti alla legge

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Commento:

> Confessioni religiose. Comunità sociali stabili con proprie manifestazioni di culto e una propria concezione del mondo fondata sul rapporto dell’uomo con il sovrannaturale e la divinità. Nella sua accezione più ampia, il termine ‘religione’ designa un legame dell’uomo con una o più potenze superiori dalle quali egli sente e sa di dipendere e alle quali tributa atti di culto, sia individuali sia collettivi. La Costituzione italiana riconosce a tutte le religioni uguale libertà.
> Religione cattolica. È la religione cristiana secondo l’interpretazione dogmatica e dottrinale della Chiesa cattolica.
> Intese. Accordi che impegnano reciprocamente le parti; in questo caso, la confessione religiosa e lo Stato.

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La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

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